Art. 7.
(Controllo della Corte dei conti e patrocinio dell'Avvocatura dello stato).

      1. La Corte dei conti esercita il controllo sulla gestione finanziaria dell'Agenzia, con le modalità stabilite dall'articolo 12 della legge 21 marzo 1958, n. 259.
      2. L'Agenzia può avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato.